L’attività di formazione antincendio è disciplinata dal D.M. 02/09/2021 che, a tale scopo, classifica
le aziende secondo tre livelli di rischio 1 – 2 – 3 (rispettivamente ex rischio basso – medio – elevato).
La valutazione del livello del rischio d’incendio dell’azienda viene fatta dal datore di lavoro attraverso il documento della sicurezza. Il decreto fornisce anche un elenco non esaustivo di attività con la relativa classificazione del rischio di incendio.