L’art. 37 comma 9 del D.Lgs. 81/08 afferma che i “lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque di gestione dell’emergenza devono ricevere un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico.”
Secondo il D.M. 02/09/21 gli addetti antincendio dovranno aggiornarsi entro 5 anni dallo svolgimento del corso di formazione.